Cessione crediti energetici
Cessione crediti energetici e carburanti
Cessione crediti energetici
Dal 5 aprile al 18 dicembre 2023 è possibile cedere i crediti di imposta relativi al primo trimestre 2023.
Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, rispettando le seguenti condizioni:
- il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
- In sintesi, la cessione dei crediti deve essere comunicata:
- entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Cessione credito carburanti
Entro il 30 giugno 2023 (art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), è possibile cedere o compensare il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
La cessione va comunque comunicata entro il 21 giugno 2023.
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