Layout del blog

Approfondimenti - La soccida verde

Antonio Vetro • mag 24, 2023

La Soccida Verde

La soccida verde è un contratto non compreso e disciplinato dalla legge 203/1982, ma che ha trovato la sua disciplina con l’articolo 1, comma 176, della legge 244/2007.

In particolare, con il contratto di soccida verde il Soccidante o Committente che può anche non rivestire la figura di imprenditore agricolo come definito ai sensi dell’articolo 2135 Codice civile, stipula un contratto con un altro soggetto [Soccidario], affinché quest’ultimo esegua un ciclo produttivo o, una parte di esso, in relazione alla coltivazione di vegetali.

Il Committente è il reale proprietario delle piante, con la conseguenza che il soccidario effettua una coltivazione per c/terzi non essendo egli proprietario dei vegetali.

Da un punto di vista fiscale, per effetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2-bis, Tuir che recita: “sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)” è riconosciuta la possibilità della  tassazione su base catastale a una prestazione di servizi che, al contrario, di norma, viene tassata forfettariamente ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, Tuir o in via analitica su opzione.

Il Soccidario deve svolgere un intero ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso. In pratica, si suole suddividere il ciclo intero in tre fasi: da talea a piantina in vaso; da piantina a pianta verde; da pianta verde a pianta fiorita.

Il secondo requisito che deve obbligatoriamente essere rispettato, nel caso di coltivazione in serra, è dato dall’estensione della coltivazione che non può superare il doppio della superficie su cui insiste.

Da un punto di vista Iva, il soccidario non effettua la cessione di alcuna pianta, ma si limita ad eseguire delle prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto terzo. Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, alla prestazione di servizi si applica la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti e, quindi, il 10%.

In sede di calcolo dell’Iva a debito, il committente potrà applicare la disciplina di cui all’articolo 34-bis D.P.R. 633/1972 la quale prevede che “l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni”.

Ai sensi del successivo comma 2, è data facoltà di optare per la detrazione Iva secondo le regole ordinarie. Il committente, nel caso in cui sia un commerciante, dichiarerà sempre un reddito di impresa per la cessione delle piante coltivate dal terzo; al contrario, se è un imprenditore agricolo, potrà far rientrare la cessione dei vegetali oggetto della soccida verde nel reddito agrario, a condizione che lo stesso esegua almeno un’ulteriore fase necessaria del ciclo biologico.


Chiamaci per approfondire

CONDIVIDI SU

Autore: Antonio Vetro 26 feb, 2024
Bonus mamme 2024
Autore: Antonio Vetro 20 dic, 2023
AGEVOLAZIONI ZES UNICA
20 dic, 2023
The body content of your post goes here. To edit this text, click on it and delete this default text and start typing your own or paste your own from a different source.
Autore: Antonio Vetro 04 set, 2023
Agevolazioni contributive
Autore: Antonio Vetro 12 mag, 2023
Lavoro occasionale in agricoltura
Autore: Antonio Vetro 09 mag, 2023
Società immobiliari
Autore: Antonio Vetro 04 apr, 2023
Cessione crediti energetici e carburanti
Autore: Antonio Vetro 03 apr, 2023
Decreto trasparenza: modalità di comunicazione al lavoratore
Autore: Giorgio Bongiorno 31 mar, 2023
Ravvedimento operoso speciale
Autore: Antonio Vetro 30 mar, 2023
Rottamazione dei ruoli legge 197/2022
Leggi di più
Share by: