L'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno.
Soggetti Ammessi
Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili.
Soggetti esclusi
Sono esclusi:
Ambito territoriale
Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi a:
Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Investimento minimo
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.
Determinazione dell'agevolazione
Il credito d'imposta è attribuito:
Accesso all'agevolazione
Le modalità di accesso saranno definite da un apposito DM, che dovrà essere emanato entro il 30.12.2023.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile:
Rideterminazione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è rideterminato:
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le citate ipotesi.
Mantenimento dell'attività per 5 anni
le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
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