Lavoro occasionale in agricoltura
Lavoro occasionale in agricoltura
Nel settore agricolo è possibile sottoscrivere, per il biennio 2023 – 2024 contratti di lavoro occasionale a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi e per un numero di giornate retribuite non superiori a 45 giorni.
Possono essere assunte tassativamente le seguenti categorie di lavoratori:
- persone disoccupate e percettori di misure di sostegno al reddito (ad es. NASpI, Rdc);
- pensionati di vecchiaia,
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un’università,
- detenuti, ammessi al lavoro all’esterno, o soggetti in semilibertà
Gli stessi soggetti, inoltre, a eccezione dei pensionati, non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
L’instaurazione del rapporto di lavoro deve avvenire non necessariamente nel giorno antecedente, ma prima dell’inizio della prestazione, quindi, anche il giorno stesso.
La copia dell’UniLav andrà consegnata al lavoratore, assolvendo così ai nuovi obblighi informativi ex D. Lgs. 104/2022.
Inoltre, va sottolineato che la retribuzione, quantificata secondo il CCNL leader, viene erogata direttamente dal datore di lavoro su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente, ma a condizione che avvenga, come per tutti i lavoratori subordinati, mediante mezzi tracciati.
SANZIONI
Il superamento delle 45 giornate determina la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.
L’impiego di soggetti non idonei, salva la falsità di quanto autocertificato, comporta, invece, l’applicazione di una gravosa *sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di applicare la diffida e, quindi, la sanzione nel minimo edittale*.
Lo stesso trattamento sanzionatorio è, peraltro, previsto ove sia omessa la comunicazione UniLav, circostanza che comporterà un necessario coordinamento con la sanzione per lavoro nero, la quale potrebbe in tale casistica risultare inapplicabile, essendo previsto uno specifico trattamento sanzionatorio.
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