Incentivi assunzione lavoratori beneficiari dell' assegno di inclusione
Agevolazioni contributive
Dal 1° settembre, partiranno gli incentivi e le agevolazioni previsti per l’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 48/2023 (Decreto Lavoro). In particolare, è previsto:
-L’esonero del 100% dei contributi previdenziali, (esclusi i premi INAIL), a carico del datore di lavoro che assume soggetti beneficiari dell’ ADI o del SFL, della durata massima di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, in caso di assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi.
-L’esonero ridotto al 50% (per un massimo di 4.000 euro) per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale), per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto di lavoro.
È previsto il recupero delle suddette agevolazioni maggiorate delle sanzioni civili, nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario dell’assegno di inclusione o del SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), nei 24 mesi successivi all’assunzione (esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo).
L’esonero spetta a condizione che il datore inserisca l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
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